Esiste una regolamentazione sulla radioprotezione e l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambito odontoiatrico?
Sì, esistono normative nazionali e linee guida europee e internazionali. La normativa italiana relativa in materia di radioprotezione in ambito medico è stabilita dal D. Lgs. 187/2000 LINK In ambito odontoiatrico, le attività radiologiche sono definite complementari, vale a dire che esse sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrati e indilazionabili, rispetto alla procedura specialistica. Ciò significa che l’odontoiatra è autorizzato dalla legge ad eseguire radiografie, purché esse siano svolte al fine di fornire informazioni utili allo svolgimento della sua attività professionale e siano ad esse limitate. Ad esempio, non può eseguire radiografie nel suo studio per conto di un altro professionista.
L’art. 7, comma 5, del D. Lgs. 187/2000 stabilisce la necessità per qualsiasi studio odontoiatrico dotato di apparecchiature radiogene di richiedere l’intervento di un Esperto in Fisica Medica, che svolge una valutazione preventiva degli apparecchi, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché i controlli di qualità degli impianti radiologici.
Gli artt. 75-1, 77-1, 77-2, 160-2 D.Lgs. 230/95 e s.m.i stabiliscono la necessità di richiede l’intervento di un Esperto Qualificato incaricato della Sorveglianza Fisica della Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti, il quale è responsabile della sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Lo stesso D. Lgs. 187/2000 e il documento RP 162 EC – “Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy” stabiliscono quali sono i criteri di accettabilità, a garanzia della qualità, per gli apparecchi utilizzati in ambito odontoiatrico. In questo senso, esiste una differenziazione tra apparecchi endorali e panoramici rispetto alla CBCT.
Il D. Lgs. 187/2000 impone l’obbligo ai professionisti che per la natura della loro attività interagiscono con attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti, di seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del D. Lgs. 502/1992.
La Commissione Europea ha prodotto delle linee guida in materia di radioprotezione in ambito odontoiatrico (RP 136 EC – EUROEPAN GUIDELINES ON RADIATION PROTECTION IN DENTAL RADIOLOGY LINK), fornendo motivazioni e indicazioni alle radiografie per quanto riguarda ciascun trattamento odontoiatrico.